I casi di danni collaterali da vaccino sono sempre più frequenti, in continuazione i nostri medici e avvocati dell’Associazione Diritti del Malato vengono contattati per avere informazioni relative alla possibilità di denunciare questi fatti.

Molti vaccinati ci hanno riferito che non sono stati opportunamente edotti circa il siero che veniva loro iniettato, i possibili rischi a breve e lungo termine e che al momento della vaccinazione non hanno avuto spiegazioni relativamente al fatto che il vaccino a cui si viene sottoposti è in una fase autorizzativa condizionata e quindi sostanzialmente sperimentale.

Per questo motivo riteniamo che il consenso informato, sia da ritenersi non valido a tutti gli effetti di legge tanto più perchè lo scudo penale non si dovrebbe applicare al medico vaccinatore.

La Cassazione, afferma che il medico vaccinale è obbligato a informare il paziente non solo dei rischi imprevedibili, ma anche di quelli prevedibili (Cass. Civ., Sez. III, n. 2369 del 31.1.2018).

Al vaccinato quindi devono dunque essere date tutte le informazioni disponibili sulle conseguenze a breve e lungo termine, possibili, questo perché vi è una «legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili (non anche quelle assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza».

Altra cosa sono le responsabilità relative alla stessa manipolazione dei vaccini e alla loro conservazione prima, durante e dopo il trattamento vaccinale, dobbiamo chiederci se è stata rispettata questa “catena del freddo”? Sappiamo che alcuni vaccini devono essere conservati a -80° e poi portati a ad una temperatura tra i 2° e gli 8° prima della inoculazione.

Se la risposta è negativa, non c’è scudo penale che tenga.

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